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Comune di Occhieppo Inferiore
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SERVIZI DEMOGRAFICI

Modulistica


AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO GENERICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
RICHIESTA DI RESIDENZA
DICHIARAZIONE CAMBIO INTESTATARIO FAMIGLIA
RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
RICHIESTA DI CERTIFICATO RESIDENZA STORICO
DICHIARAZIONE TRASFERIMENTO ALL'ESTERO
RICHIESTA ISCRIZIONE REGISTRO DEI TEMPORANEI
DOMANDA ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO
DOMANDA ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO

Come fare per


Consiste nell'attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale. Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in sostituzione degli originali.

L'autenticazione delle copie puó essere fatta:
-dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato il documento
-da un notaio
-dal cancelliere
-dal segretario comunale o da un altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Nei casi in cui l'interessato debba presentare ad una Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia puó essere fatta da qualsiasi dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione dell'originale.

Modalità alternative all'autenticazione di copia
In base a quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, è possibile rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (anche in calce alla copia stessa) per quanto riguarda la conformità di:
-copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione
-copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio
-copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Documentazione neccessaria
-Per l'autenticazione: l'originale e la copia del documentol'originale e la copia del documento
-Quando la conformità all'originale viene espressa attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: la copia del documento ed un valido documento di riconoscimento.

Costi
-Se non esente da bollo per espressa previsione di legge: Euro 15,14 (effettuata dal dipendente incaricato dal Sindaco).
-Le tariffe applicate dai notai sono visibili nel sito: www.notaio.org/tariffe_notarili.htm
La firma sulle istanze destinate alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (ad esempio SEAB, AE, Poste, Ferrovie ecc.) non deve essere autenticata se:

- apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere quell'istanza

- presentata unitamente alla fotocopia di un documento d'identità del firmatario.
Alla Pubblica Amministrazione è inoltre vietato richiedere l'autentica di firma per domande di partecipazione a:

- selezioni per l'assunzione (a qualsiasi titolo)

- esami per ottenere abilitazioni, diplomi, titoli culturali

- partecipazione a concorsi pubblici.
L'autenticazione della firma è invece necessaria o puó essere richiesta nei seguenti casi:

- documentazione da presentare a soggetti privati

- atti di delega per la riscossione di importi dovuti da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di pubblici servizi (ad esempio, dopo un decesso, per il ritiro da parte degli eredi dei ratei maturati e non riscossi di una pensione INPS).
Quando è richiesta, l'autentica puó essere redatta da:

- notaio

- cancelliere

- segretario comunale

- dipendente addetto a ricevere la documentazione

- funzionario incaricato dal Sindaco.

Autentiche di firme su contratti tra privati e atti di costituzione di società vengono eseguite solo presso gli studi notarili.
Impedimenti alla sottoscrizione

La dichiarazione va resa e sottoscritta:

- dal tutore per gli interdetti

- dall'esercente la potestà o dal tutore per i minori

- dall'interessato, con l'assistenza del curatore, per gli inabilitati e i minori emancipati.

Per chi non sa o non puó firmare, la dichiarazione viene raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Documentazione neccessaria
-Un documento di identità valido.

Costi
-Autentica effettuata dal segretario comunale o da un dipendente incaricato dal Sindaco:
- Euro 0,26 in carta libera
- Euro 15,14 in carta bollata.
-Le tariffe applicate dai notai sono visibili nel sito: www.notaio.org/tariffe_notarili.htm
Il Decreto Legge Bersani (n. 223 del 04.07.2006 "Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati", convertito con legge del 04.08.06 n. 248) attribuisce con l'art. 7, la competenza di autenticare la firma del venditore sugli atti e le dichiarazioni riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, trattori (tutti beni mobili registrati) alle seguenti strutture:
-Comuni (solo autentica della firma)
-Titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (autentica della firma e passaggio di proprietà)
L'autenticazione viene effettuata di norma sul "Modello CDP" (Certificato di proprietà). Per i veicoli più vecchi, per i quali questo modello non è presente, essa viene effettuata sull'atto di vendita, predisposto dal venditore, che verrà spillato al libretto di circolazione.
Documenti necessari:
-certificato di proprietà
-documento valido del dichiarante
-fotocopia del documento valido dell'acquirente
-codice fiscale dell'acquirente
-in caso di procuratore, tutore o di legale rappresentante di ditta e società, deve essere presentato anche l'atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale)

Costo:
-marca da bollo da 16,00 €
-diritti di segreteria di 0,52 €
Č il documento che attesta l'identità di un soggetto e puó essere rilasciato a tutti i cittadini residenti nel Comune.

Validità temporale

3 anni per minori dai 0 ai 3 anni di etį
5 anni per minori dai 3 ai 18 anni di etį
10 anni per maggiorenni
Il documento puó essere rinnovato 180 giorni prima della scadenza.
Il rilascio prima di questo termine è previsto solo in caso di deterioramento oppure di smarrimento/furto (comprovati da denuncia).
La variazione dei dati concernenti lo stato civile, la residenza o la professione non costituisce motivo per il rinnovo.
La carta d'identità non valida per l'espatrio riporta sul retro del documento l'apposita dicitura.
L'elenco dei Paesi nei quali ci si puó recare con la sola carta d'identità è visibile nel sito della Polizia di Stato, alla voce "Documenti validi per l'espatrio".

Nota:

La validitį delle carte d'identitį rilasciate prima del 26.06.2008 puó essere prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n.112 del 26.06.2008 per ulteriori anni 5 mediante apposito timbro senza costi aggiuntivi.

Avvertenza:

alcuni Paesi, peraltro indicati sul sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri, non riconoscono la carta d'identità cosķ prorogata.

Documentazione necessaria:

A) Per maggiorenni
Presenza del cittadino interessato munito di:

- 3 fotografie formato tessera recenti ed uguali (su sfondo chiaro e a capo scoperto)
- la carta d'identità scaduta, o altro documento equipollente oppure 2 testimoni muniti di documento di identitį valido
- copia della denuncia (Questura o Carabinieri) in caso di smarrimento o furto.

B) Per minorenni:
Per ottenere il documento è necessaria la presenza del minore e dei genitori. In particolare:

per la carta d'identità valida per l'espatrio occorre l'assenso di entrambi i genitori o, in assenza di un genitore, l'autorizzazione del Giudice Tutelare da richiedere presso il Tribunale Ordinario
è sufficiente la firma di un solo genitore nel caso di perdita della potestį genitoriale documentata o decesso dell'altro genitore
per la carta d'identità non valida per l'espatrio, basta la presenza di uno solo dei genitori
sono necessarie 3 fotografie formato tessera recenti ed uguali (su sfondo chiaro e a capo scoperto)

Dai 12 anni in poi il minore firma il proprio documento.

AVVERTENZE:

Il minore fino ai 14 anni puó recarsi all'estero solo se accompagnato da almeno un genitore o da altra persona appositamente autorizzata. Per l'autorizzazione a terzi è necessario rivolgersi alla Questura.
Si suggerisce ai genitori del minore sotto i 14 anni, o a chi ne fa le veci, di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (estratto atto di nascita, su modello internazionale se per l'estero).

A tale proposito si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) sia le carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia quelle in formato elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita, come disposto dal recente Decreto - Legge del 09.02.2012, n. 5, art. 7, comma 1, emanato con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 10.02.2012.
A puro titolo informativo si comunica che il suddetto Decreto stabilisce che le carte di identità rilasciate o rinnovate dopo il 10 febbraio 2012, devono considerarsi valide fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Termini

Il documento è rilasciato in 48 ore.

Costi

Euro 5,42
La denuncia di nascita è obbligatoria, entro pochi giorni dalla data del parto.

Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita dev’essere presentata:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto

Se i genitori del bambino non sono sposati, la denuncia di nascita dev’essere presentata:
- da entrambi i genitori, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto

Per denuncia di nascita al Direttore Sanitario, non è necessaria alcuna formalità.
Per denuncia all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.
In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità, esso puó sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 del DPR 445/2000.

Sono equipollenti alla carta di identità:

il passaporto
la patente di guida
la patente nautica
il libretto di pensione
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
il porto d'armi
le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
Č il documento che attesta l'identità di un soggetto e puó essere rilasciato a tutti i cittadini residenti nel Comune.
Autorizzazione del Tribunale civile
Per le donne vedove da meno di 300 giorni che intendono risposarsi prima di tale termine.

Copia della sentenza di divorzio emessa dall'autorità estera
Per le donne (italiane e straniere) che hanno ottenuto il divorzio all'estero, quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
In questo caso, per poter celebrare il nuovo matrimonio, è necessaria avere l’autorizzazione del Tribunale Civile.

Autorizzazione del Tribunale per i minorenni
Per chi ha compiuto 16 anni e intende contrarre matrimonio prima della maggiore età.

Nullaosta o certificato di capacità matrimoniale per i cittadini stranieri
Il nullaosta e il certificato di capacità matrimoniale sono rilasciati dall’autorità diplomatica competente del proprio paese.
Il nullaosta deve essere preventivamente legalizzato presso la Prefettura di Milano, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello sposo o della sposa che ne stabiliscano l'esenzione.
Se il nullaosta presenta dati anagrafici incompleti, è necessario anche un estratto di nascita su modello plurilingue (o tradotto da Consolato, Ambasciata o perito traduttore).
IMPORTANTE: a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza" i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea dovranno esibire anche un documento valido attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

per i Residenti all'Estero: se entrambi gli sposi sono residenti all'estero (iscritti all'AIRE) la pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se uno solo degli sposi è residente all'estero (iscritto all'AIRE) e l'altro è residente a Milano le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. E' comunque suggeribile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio.
Il matrimonio comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio).
I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni, dichiarandolo all'atto del matrimonio, oppure dopo, davanti a un notaio.
In caso di separazione dei beni ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo anche dei beni che ha acquistato dopo il matrimonio.
Se esiste un divorzio precedente, non è necessario presentare alcun documento, ma occorre accertarsi che la situazione anagrafica sia aggiornata, prima di avviare la procedura di pubblicazione.
Per poter celebrare un matrimonio religioso (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano) gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Matrimoni con:
- documenti di identità, in originale e in fotocopia
- richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Ministro di Culto che ha proceduto alle pubblicazioni religiose

Puó presentare la pratica:
- uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante;
- una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.

Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento da consegnare al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio.
Per informazioni visitate il sito della Polizia di Stato oppure rivolgersi alla Questura di Cuneo
Inoltre dal mese di luglio 2010 è attivo presso il comune di BRA in via Guala n.3 l'ufficio passaporti e l'ufficio stranieri della Questura di Cuneo.
Si ricorda che per le autentiche di firme e fotografie occorre presentarsi in Anagrafe
Dal 2005 esiste la tessera sanitaria, oltre ad essere lo strumento per usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (senza sostituire il libretto sanitario), ha la stessa validità del tesserino del codice fiscale. La tessera sanitaria garantisce l'assistenza sanitaria anche nei paesi dell'Unione Europea.
Comune di Occhieppo Inferiore - Piazza Don G. Scaglia, 1 - 13897 Occhieppo Inferiore (BI)
  Tel: 015.591791   Fax: 015.2592889
  Codice Fiscale: 00351490024   Partita IVA: 00351490024
  P.E.C.: occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it   Email: urp@occhieppoinf.it