Domande Frequenti

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Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e' stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC) ai sensi dei commi dal 639 al 705 del articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilita 2014), basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Il Regolamento IUC e' pubblicato nella sezione Regolamenti. La IUC (Imposta Unica Comunale) e' composta da : - I.M.U. (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili. Le aliquote per l'anno 2015 sono pubblicate nella sezione MODULISTICA. Le scadenze sono fissati in due rate la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre in autoliquidazione, come per gli anni decorsi, e con possibilita di pagare in un unica soluzione annuale entro il 16 giugno. - T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Sostituisce la vecchia TARES. Le aliquote sono pubblicate nella sezione MODULISTICA. Per l anno 2015 il tributo dovra essere versato in n. tre rate con scadenza al 31 luglio, 30 settembre e 20 dicembre a mezzo bollettino di c.c.p. inviato dal Comune. - T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili) Tributo a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali. Le tariffe sono pubblicate nella sezione MODULISTICA. Le scadenze sono fissate in due rate la prima con scadenza 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il pagamento dovra essere effettuato in autoliquidazione.

Argomenti:

E' possibile effettuare l'accesso agli atti amministrativi relativi alle pratiche edilizie archiviate presentandosi presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì: 8.45 - 13.00
Martedì: Chiuso
Mercoledì: 16.00 - 19.00
Giovedì: 14.30 - 16.00

Venerdì: 11.00 - 14.00

Oppure inviando una mail all'indirizzo tecnico@occhieppoinf.it.

Per effettuare l'accesso agli atti è necessario presentare il modello compilato nelle sue varie parti. Per scaricare il modello cliccare qui.

Per ottenere copia delle pratiche edilizie è necessario che effettui l'accesso agli atti il proprietario dell'immobile oppure un'altra persona munita di delega da parte del proprietario.

Per l'accesso agli atti viene richiesto il pagamento dei diritti di segreteria, nella misura di Euro 10,00 per ogni pratica estratta dall'archivio, oltre al costo delle eventuali fotocopie che verranno richieste.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante PagoPA con il bollettino che verrà consegnato il giorno dell'accesso presso l'Ufficio tecnico Comunale. 

Documenti

Modello di Accesso agli Atti

Ultima modifica il 22/11/2016 12:39

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Consiste nell'attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale. Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in sostituzione degli originali. L'autenticazione delle copie può essere fatta: -dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato il documento -da un notaio -dal cancelliere -dal segretario comunale o da un altro funzionario incaricato dal Sindaco. Nei casi in cui l'interessato debba presentare ad una Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta da qualsiasi dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione dell'originale. Modalità alternative all'autenticazione di copia In base a quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, è possibile rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (anche in calce alla copia stessa) per quanto riguarda la conformità di: -copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione -copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio -copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. Documentazione neccessaria -Per l'autenticazione: l'originale e la copia del documentol'originale e la copia del documento -Quando la conformità all'originale viene espressa attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: la copia del documento ed un valido documento di riconoscimento. Costi -Se non esente da bollo per espressa previsione di legge: Euro 15,14 (effettuata dal dipendente incaricato dal Sindaco). -Le tariffe applicate dai notai sono visibili nel sito: www.notaio.org/tariffe_notarili.htm

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La firma sulle istanze destinate alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (ad esempio SEAB, AE, Poste, Ferrovie ecc.) non deve essere autenticata se: - apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere quell'istanza - presentata unitamente alla fotocopia di un documento d'identità del firmatario. Alla Pubblica Amministrazione è inoltre vietato richiedere l'autentica di firma per domande di partecipazione a: - selezioni per l'assunzione (a qualsiasi titolo) - esami per ottenere abilitazioni, diplomi, titoli culturali - partecipazione a concorsi pubblici. L'autenticazione della firma è invece necessaria o può essere richiesta nei seguenti casi: - documentazione da presentare a soggetti privati - atti di delega per la riscossione di importi dovuti da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di pubblici servizi (ad esempio, dopo un decesso, per il ritiro da parte degli eredi dei ratei maturati e non riscossi di una pensione INPS). Quando è richiesta, l'autentica può essere redatta da: - notaio - cancelliere - segretario comunale - dipendente addetto a ricevere la documentazione - funzionario incaricato dal Sindaco. Autentiche di firme su contratti tra privati e atti di costituzione di società vengono eseguite solo presso gli studi notarili. Impedimenti alla sottoscrizione La dichiarazione va resa e sottoscritta: - dal tutore per gli interdetti - dall'esercente la potestà o dal tutore per i minori - dall'interessato, con l'assistenza del curatore, per gli inabilitati e i minori emancipati. Per chi non sa o non può firmare, la dichiarazione viene raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Documentazione neccessaria -Un documento di identità valido. Costi -Autentica effettuata dal segretario comunale o da un dipendente incaricato dal Sindaco: - Euro 0,26 in carta libera - Euro 15,14 in carta bollata. -Le tariffe applicate dai notai sono visibili nel sito: www.notaio.org/tariffe_notarili.htm

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Il Decreto Legge Bersani (n. 223 del 04.07.2006 "Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati", convertito con legge del 04.08.06 n. 248) attribuisce con l'art. 7, la competenza di autenticare la firma del venditore sugli atti e le dichiarazioni riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, trattori (tutti beni mobili registrati) alle seguenti strutture: -Comuni (solo autentica della firma) -Titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (autentica della firma e passaggio di proprietà) L'autenticazione viene effettuata di norma sul "Modello CDP" (Certificato di proprietà). Per i veicoli più vecchi, per i quali questo modello non è presente, essa viene effettuata sull'atto di vendita, predisposto dal venditore, che verrà spillato al libretto di circolazione. Documenti necessari: -certificato di proprietà -documento valido del dichiarante -fotocopia del documento valido dell'acquirente -codice fiscale dell'acquirente -in caso di procuratore, tutore o di legale rappresentante di ditta e società, deve essere presentato anche l'atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale) Costo: -marca da bollo da 16,00 € -diritti di segreteria di 0,52 €

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È il documento che attesta l'identità di un soggetto e può essere rilasciato a tutti i cittadini residenti nel Comune. Validità temporale 3 anni per minori dai 0 ai 3 anni di etá 5 anni per minori dai 3 ai 18 anni di etá 10 anni per maggiorenni Il documento può essere rinnovato 180 giorni prima della scadenza. Il rilascio prima di questo termine è previsto solo in caso di deterioramento oppure di smarrimento/furto (comprovati da denuncia). La variazione dei dati concernenti lo stato civile, la residenza o la professione non costituisce motivo per il rinnovo. La carta d'identità non valida per l'espatrio riporta sul retro del documento l'apposita dicitura. L'elenco dei Paesi nei quali ci si può recare con la sola carta d'identità è visibile nel sito della Polizia di Stato, alla voce "Documenti validi per l'espatrio". Nota: La validitá delle carte d'identitá rilasciate prima del 26.06.2008 puó essere prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n.112 del 26.06.2008 per ulteriori anni 5 mediante apposito timbro senza costi aggiuntivi. Avvertenza: alcuni Paesi, peraltro indicati sul sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri, non riconoscono la carta d'identità cosí prorogata. Documentazione necessaria: A) Per maggiorenni Presenza del cittadino interessato munito di: - 3 fotografie formato tessera recenti ed uguali (su sfondo chiaro e a capo scoperto) - la carta d'identità scaduta, o altro documento equipollente oppure 2 testimoni muniti di documento di identitá valido - copia della denuncia (Questura o Carabinieri) in caso di smarrimento o furto. B) Per minorenni: Per ottenere il documento è necessaria la presenza del minore e dei genitori. In particolare: per la carta d'identità valida per l'espatrio occorre l'assenso di entrambi i genitori o, in assenza di un genitore, l'autorizzazione del Giudice Tutelare da richiedere presso il Tribunale Ordinario è sufficiente la firma di un solo genitore nel caso di perdita della potestá genitoriale documentata o decesso dell'altro genitore per la carta d'identità non valida per l'espatrio, basta la presenza di uno solo dei genitori sono necessarie 3 fotografie formato tessera recenti ed uguali (su sfondo chiaro e a capo scoperto) Dai 12 anni in poi il minore firma il proprio documento. AVVERTENZE: Il minore fino ai 14 anni può recarsi all'estero solo se accompagnato da almeno un genitore o da altra persona appositamente autorizzata. Per l'autorizzazione a terzi è necessario rivolgersi alla Questura. Si suggerisce ai genitori del minore sotto i 14 anni, o a chi ne fa le veci, di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (estratto atto di nascita, su modello internazionale se per l'estero). A tale proposito si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) sia le carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia quelle in formato elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita, come disposto dal recente Decreto - Legge del 09.02.2012, n. 5, art. 7, comma 1, emanato con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 10.02.2012. A puro titolo informativo si comunica che il suddetto Decreto stabilisce che le carte di identità rilasciate o rinnovate dopo il 10 febbraio 2012, devono considerarsi valide fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. Termini Il documento è rilasciato in 48 ore. Costi Euro 5,42

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Per ottenere il certificato di idoneità alloggiativa ad uso Questura, per rinnovo permesso di soggiorno o per pratiche di ricongiungimento familiari, è necessario presentare domanda all'Ufficio tecnico utilizzando il modello di istanza, che si può trovare nella sezione "Modulistica". 

L'Ufficio Tecnico farà un sopralluogo nell'alloggio, prendendo appuntamento con la persona interessata, per verificare lo stato di consistenza, in seguito rilascerà il certificato. 

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Istanza certificato idoneità alloggiativa

Ultima modifica il 31/01/2024 11:24

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Con Deliberazione n. 20 del 31/07/2018, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Edilizio, redatto ai sensi della D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017.

Il nuovo Regolamento è ufficialmente entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. n. 36 del 06/09/2018.

Si sottolinea che, secondo quanto previsto dall'art.137 - "Disposizioni transitorie per l'adeguamento", in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continueranno ad essere vigenti le definizioni contenute nel precedente Regolamento Edilizio fino alla revisione generale del P.R.G.C.

Per ulteriori precisazioni in merito al nuovo Regolamento Edilzio è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Tecnico comunale.

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Regolamento Edilizio

Ultima modifica il 11/09/2018 09:42

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La denuncia di nascita è obbligatoria, entro pochi giorni dalla data del parto. Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita dev’essere presentata: - da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto - da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto - da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto Se i genitori del bambino non sono sposati, la denuncia di nascita dev’essere presentata: - da entrambi i genitori, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto - da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto - da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto Per denuncia di nascita al Direttore Sanitario, non è necessaria alcuna formalità. Per denuncia all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.

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In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 del DPR 445/2000. Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto la patente di guida la patente nautica il libretto di pensione il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici il porto d'armi le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. È il documento che attesta l'identità di un soggetto e può essere rilasciato a tutti i cittadini residenti nel Comune.

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componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili. Le aliquote per l'anno 2015 sono pubblicate nella sezione MODULISTICA. Le scadenze sono fissati in due rate la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre in autoliquidazione, come per gli anni decorsi, e con possibilita di pagare in un unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

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Dal 17 gennaio è diventato obbligatorio inviare le schedine delle persone alloggiate in via telematica collegandosi direttamente al sito della Questura territorialmente competente (Questura di Cuneo) richiedendo l'abilitazione digitale per il ricevimento delle credenziali di accesso alla Questura stessa Le generalità delle persone alloggiate presso le Vostre strutture ricettive dovranno essere trasmesse in via telematica alla Questura territorialmente competente entro le 24 ore successive all'arrivo del cliente, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore. Nel caso in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalità previste da tale decreto, la comunicazione delle persone alloggiate deve essere effettuata mediante trasmissione a mezzo fax oppure tramite posta elettronica certificata, pertanto, chi non dispone di tali mezzi di comunicazione dovrà adeguarsi al più presto . I dati raccolti nel sistema web saranno definitivamente distrutti dopo 5 anni dall'inserimento. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 2 di tale decreto e alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 3 di tale decreto, non appena ottenute le relative ricevute. Le stesse dovranno essere conservate per 5 anni. La trasmissione delle comunicazioni secondo le modalità previste del presente decreto prevede che ciascuna struttura ricettiva scarichi e conservi un apposito documento di ricevuta in formato pdf, firmato digitalmente e contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata. Chi inviasse tali dati a mezzo fax dovrà conservare copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax attestante la data, l'orario di invio e l'esisto dello stesso mentre chi invia tali dati a mezzo posta elettronica certificata dovrà conservare copia delle ricevute di invio e consegna del messaggio attestante la data, l'orario dell'invio, l'esito di invio del messaggio e di consegna al destinatario. Vi inoltriamo pertanto copia di tale decreto e modalità di accesso al sistema web della Questura territorialmente competente. Per maggiori chiarimenti restiamo a Vostra completa disposizione oppure non esitate a contattare gli uffici della Questura.

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L'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 N. 147 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e' composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

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Autorizzazione del Tribunale civile Per le donne vedove da meno di 300 giorni che intendono risposarsi prima di tale termine. Copia della sentenza di divorzio emessa dall'autorità estera Per le donne (italiane e straniere) che hanno ottenuto il divorzio all'estero, quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. In questo caso, per poter celebrare il nuovo matrimonio, è necessaria avere l’autorizzazione del Tribunale Civile. Autorizzazione del Tribunale per i minorenni Per chi ha compiuto 16 anni e intende contrarre matrimonio prima della maggiore età. Nullaosta o certificato di capacità matrimoniale per i cittadini stranieri Il nullaosta e il certificato di capacità matrimoniale sono rilasciati dall’autorità diplomatica competente del proprio paese. Il nullaosta deve essere preventivamente legalizzato presso la Prefettura di Milano, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello sposo o della sposa che ne stabiliscano l'esenzione. Se il nullaosta presenta dati anagrafici incompleti, è necessario anche un estratto di nascita su modello plurilingue (o tradotto da Consolato, Ambasciata o perito traduttore). IMPORTANTE: a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza" i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea dovranno esibire anche un documento valido attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. per i Residenti all'Estero: se entrambi gli sposi sono residenti all'estero (iscritti all'AIRE) la pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se uno solo degli sposi è residente all'estero (iscritto all'AIRE) e l'altro è residente a Milano le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. E' comunque suggeribile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio.

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Il matrimonio comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio). I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni, dichiarandolo all'atto del matrimonio, oppure dopo, davanti a un notaio. In caso di separazione dei beni ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo anche dei beni che ha acquistato dopo il matrimonio. Se esiste un divorzio precedente, non è necessario presentare alcun documento, ma occorre accertarsi che la situazione anagrafica sia aggiornata, prima di avviare la procedura di pubblicazione.

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Per poter celebrare un matrimonio religioso (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano) gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Matrimoni con: - documenti di identità, in originale e in fotocopia - richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Ministro di Culto che ha proceduto alle pubblicazioni religiose Può presentare la pratica: - uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante; - una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti. Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento da consegnare al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio.

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I diritti di segreteria per la presentazione delle pratiche edilizie sono i seguenti:

Permesso di Costruire: Euro 516,00 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia (SCIA) e SCIA alternativa al PdC: Euro 200,00,
CILA Comunicazione Attività Edilizia libera Asseverata: Euro 30,00
CIL e Comunicazioni di ordinaria manutenzione: esenti.
Parere preventivo Commissione Edilizia: Euro 50,00
Piani Esecutivi (P.E.C., P.E.C.O., P.R. ecc.): Euro 516,00
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata e Ordinaria: Euro 150,00
Autorizzazione Svincolo Idrogeologico (L.R. 45/89): Euro 150,00
Autorizzazione allo scarico acque reflue al di fuori della pubblica fognatura (L.R. 13/90): Euro 150,00
Segnalazione Certificata Agibilità (S.C.A.): Euro 50,00

I diritti di segreteria per il rilascio di autorizzazioni relative ad occupazione o rottura di suolo pubblico e posa di insegne pubblicitarie sono i seguenti: 

Concessione Occupazione Suolo Pubblico: Euro 15,00  oltre a tassa occupazione Canone Unico              Concessione Rottura Suolo Pubblico: Euro 150,00 oltre a cauzione per il corretto ripristino                          Posa di insegne pubblicitarie: Euro 150,00.

I diritti di segreteria per il rilascio di Certificato di destinazione urbanistica (sia in carta legale che semplice) sono i seguenti: 

fino a 5 mappali: Euro 30,00  da 5 a 10 mappali Euro 50,00  oltre 10 mappali +Euro 2,00 per ogni mappale oltre i 10

I diritti di segreteria per le pratiche edilizie sono richiesti direttamente alla presentazione delle pratica attraverso il portale GeoTecSUE mediante pagamento PagoPA

Gli altri diritti di segreteria sono richiesti dall'Ufficio, mediante emissione bollettino di pagamento PagoPA.

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Per informazioni visitate il sito della Polizia di Stato oppure rivolgersi alla Questura di Cuneo Inoltre dal mese di luglio 2010 è attivo presso il comune di BRA in via Guala n.3 l'ufficio passaporti e l'ufficio stranieri della Questura di Cuneo. Si ricorda che per le autentiche di firme e fotografie occorre presentarsi in Anagrafe

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Il Comune di Occhieppo Inferiore dal 2024 utilizza il portale GeoTECSUE per la presentazione delle pratiche edilizie on line.

L'accesso al portale può essere effettuato dall'Home Page, nella sezione "Servizi in evidenza", oppure dal seguente link: https://geotec.servizipubblicaamministrazione.it/geotecsue/Home.aspx?CE=cchppnfrr830



L'utilizzo del portale  è obbligatorio per la presentazione di tutte le pratiche edilizie: Permesso di Costruire, SCIA, CILA, Pareri preventivi, Autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni svincolo idrogeologico, autorizzazioni allo scarico, SCA.

L'accesso al portale da parte dei professionisti avviene utilizzando la firma digitale.

Per supporto tecnico ed operativo è possibile contattare il servizio assistenza inviando un ticket a Siscom direttamente dalla pagina iniziale del portale. 

Per le pratiche presentate attraverso il portale MUDE dal 2013 al 2023 è possibile effettuare una procedura di recupero per poter gestire le vecchie pratiche attraverso il portale GeoTECSUE. 
Per l'invio di comunicazioni più semplici (es. ultimazione lavori) riferite a pratiche presentate attraverso il portale MUDE, è possibile inviare una PEC all'indirizzo occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it

Argomenti:

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Sostituisce la vecchia TARES. Le aliquote sono pubblicate nella sezione MODULISTICA. Per l anno 2015 il tributo dovra essere versato in n. tre rate con scadenza al 31 luglio, 30 settembre e 20 dicembre a mezzo bollettino di c.c.p. inviato dal Comune.

Argomenti:

Tributo a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali. Le tariffe sono pubblicate nella sezione MODULISTICA. Le scadenze sono fissate in due rate la prima con scadenza 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il pagamento dovra essere effettuato in autoliquidazione.

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Dal 2005 esiste la tessera sanitaria, oltre ad essere lo strumento per usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (senza sostituire il libretto sanitario), ha la stessa validità del tesserino del codice fiscale. La tessera sanitaria garantisce l'assistenza sanitaria anche nei paesi dell'Unione Europea.

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