A V V I S O
COMBUSTIONE SFALCI
ORDINANZA N. 23 DEL 11/09/2015
E’ consentita la combustione, sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze, dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature, manutenzione orti e giardini, paglia, sfalci agricoli e/o forestali, nonché altro materiale agricolo non pericoloso che non danneggi l’ambiente o metta in pericolo la salute umana, alle seguenti condizioni:
• la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze;
• dall’accensione alla completa estinzione di focolai e braci deve essere assicurata una costante vigilanza da personale idoneo;
• la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici, strade e strutture e il fumo non deve interessare edifici abitati e/o impedire la visuale lungo le vie di comunicazione;
• la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione massima di 3 metri cubi, limitando la zona in altezza ed in larghezza;
• la combustione deve svolgersi preferibilmente in giornate umide, con assenza di vento e nei seguenti orari:
DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 09:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00
RESTA VIETATA LA COMBUSTIONE:
• di materiali o sostanze diverse dai residui vegetali;
• nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Piemonte;
• quando la combustione viene sospesa dal Comune e da altre Amministrazioni competenti in materia;
• in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli;
• nelle fasce di rispetto adiacenti alle strade;
• all’interno delle aree boscate o cespugliose o a distanza inferiore a 50 metri da esse.
L’INOSSERVANZA ALLE PRESENTI CONDIZIONI VERRA’ PUNITA CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 25,00 EURO A 500,00 EURO.